Le nuove compensazioni iva superiori a €. 5.000,00 5.000 5000 / 15.000,00 15.000 15000 annui D.L. 78/2009 - Studio Ricci Maurizio Commercialista consulenza fiscale amministrativa per aprire una partita iva, un negozio

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NUOVE REGOLE PER LE COMPENSAZIONI IVA SUPERIORI A €. 5.000,00 / 15.000,00 ANNUI.
(Era da €. 10.000,00 / 15.000,00 sino al 01 marzo 2012)

Dal primo gennaio 2010 in base all'Art. 10 del decreto legge n. 78/2009 del 01/07/2009 che rinvia ad ulteriori provvedimenti, le nuove compensazioni Iva per importi annui superiori a €. 5.000,00 (era €. 10.000,00 sino al 01 marzo 2012) possono avvenire (e ciò riguarda l'intero anno solare di riferimento dell'utilizzo del credito) esclusivamente dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva, e tramite servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Quindi si è previsto la possibilità di presentare la dichiarazione IVA non più in Unico ma in forma autonoma ed anticipatamente, saranno esonerati dalla presentazione della comunicazione IVA coloro che presenteranno la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio, inoltre l'obbligo della presentazione dell'F24 telematico a zero è stato spostato dalle banche a canali esclusivi dell'Agenzia delle Entrate, ciò per consentire di effettuare controlli rapidi sulle indebite compensazioni iva, le cui sanzioni sono state inasprite dal D.L. anticrisi n. 185 del 29/11/2008.
All'art. 27 c. 18 si legge "L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi."

Successivamente il Decreto Legge n. 5 del 10/02/2009 all'art. 7 comma 2 ha ulteriormente inasprito le sanzioni sostituendolo con il seguente periodo: "Al comma 18 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "E' punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.".
La Circolare 18 del 10 maggio 2011 cancella, in pratica, le maxi sanzioni, aprendo al ravvedimento ed alla riduzione di esse in caso di liquidazione automatizzata.

Al comma 18 è scritto che in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il cosiddetto ravvedimento operoso.

Tali nuove compensazioni Iva inoltre saranno considerate legittime esclusivamente se alla dichiarazione da cui trae origine il credito compensabile sarà apposto il visto di conformità del professionista abilitato di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del Dpr 322/1998, oppure la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai revisori contabili, e ciò qualora le compensazioni siano per importi eccedenti gli €. 15.000,00 annui.

La Circolare n. 134 del 17 giugno 1999 al paragrafo 4 e 4.1 traccia vincoli e modalità con cui si potrà rilasciare il visto di conformità da parte dei professionisti, tra cui polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale non inferiore a due miliardi di lire (euro 1.032.913,80) e la comunicazione preventiva al Dipartimento delle entrate.
Il visto potrà essere rilasciato esclusivamente per le dichiarazioni da loro predisposte e se si è provveduto direttamente alla tenuta delle relative scritture contabili.

Chi rilascia il visto di conformità è tenuto a conservare i fogli di lavoro.

Mentre la Circolare n. 52 del 27 settembre 2007 affronta le modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) al sistema delle sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonché degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui agli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Qualora dalle attività di liquidazione e controllo delle dichiarazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, emerga un maggior debito a carico del dichiarante, la sanzione può essere applicata se il debito supera il limite di 16,53 euro e sia conseguenza di quelle irregolarità che avrebbero dovuto essere rilevate attraverso i controlli necessari al rilascio del visto o dell'asseverazione. Al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516,00 ad euro 5.165,00 da Decreto Legislativo del 09/07/1997 n. 241 - art. 39 comma 1 lettera b).

Si può monitorare nel cassetto fiscale messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate le compensazioni come effettuate e risultanti all'Agenzia stessa.

I soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità dovranno preventivamente comunicare, come da art. 21 del DM 164/1999, alcuni dati e notizie all'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale di competenza, lo stesso DM all'art. 23 stabilisce che i professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili, e che le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.

Il provvedimento n. 185430 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate al paragrafo 3.1 indica un'attesa di 10 giorni, rispetto alla data di presentazione della dichiarazione o istanza, mentre l'art. 10 del DL 78/2009 prevede l'utilizzo a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito oggetto di compensazione, si è in attesa di chiarimenti.


Nella circolare n. 1 del 15 gennaio 2010 si legge tra le note: "(1) Si precisa che, in tutti casi in cui il contribuente intende destinare alla compensazione crediti Iva di importo superiore a 5.000 euro annui (era €. 10.000,00 sino al 01 marzo 2012), è opportuno utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate anche per la trasmissione di deleghe contenenti singolarmente compensazioni Iva inferiori ai 5.000 euro (era €. 10.000,00 sino al 01 marzo 2012) ovvero la cui somma non ha ancora raggiunto il limite dei 5.000 euro (era €. 10.000,00 sino al 01 marzo 2012)."

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che a partire dal 1° aprile 2012 la compensazione del credito iva per importi superiori a €. 5.000,00 potrà essere effettuata a partire del giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA.

La compensazione del credito IVA è inibita anche alle società non operative di cui all'Art. 30, c. 4, Legge 724 del  23 dicembre 1994, vedi anche Risoluzione 225 del 10 agosto 2007 - Istanza d'interpello - Limitazioni all'utilizzo in compensazione del credito Iva da parte di società non operativa - Articolo 30, comma 4, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994.

Il D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 all'art. 2 comma 36-decies attrae al divieto di compensazioni iva anche le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi considerandole non operative, quindi la disposizione si applicherà al divieto di compensazione a partire dal 2013 in riferimento alle perdite del triennio 2009-2011 ed il successivo periodo 2012.

Potete scaricare i riferimenti normativi ed i chiarimenti dai seguenti link

Articolo 10 del decreto legge 78/2009 del 01 luglio 2009
- sulle nuove compensazioni Iva per importi annui superiori a €. 10.000,00


Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 02/07/2009
- sulle nuove compensazioni Iva per importi annui superiori a €. 10.000,00


Legge 102 del 03 agosto 2009 Modifiche all'Art. 10 comma 7
- compensazione del credito Iva per importi superiori, passato da €. 10.000,00 a 15.000,00 annui


Articolo 27 comma 18 del Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008
- inasprimento delle sanzioni per indebita compensazione con crediti inesistenti


Articolo 7 comma 2 del Decreto Legge n. 5 del 10 febbraio 2009
- ulteriore inasprimento delle sanzioni per indebita compensazione con crediti inesistenti


Decreto Legislativo n. 241 del 09 luglio 1997 art. 39
- sanzioni ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione  infedele


Decreto Legislativo n. 241 del 09 luglio 1997
- Versione integrale - Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28/07/1997)


Decreto Ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999
- Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 del 11/06/1999)


Circolare n. 134 del 17 giugno 1999 paragrafo 4 e 4.1
- Disposizioni in materia di assistenza fiscale - Visto di conformità di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997


Circolare n. 52 del 27 settembre 2007
- Modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) al sistema delle sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonché degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni


Circolare n. 11 del 19 febbraio 2008
- Modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) al sistema delle sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonche' degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui agli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. - Risposte a quesiti - 14. Ravvedimento in materia di infedeltà del visto di conformità e dell'asseverazione.


Provvedimento n. 185430 del 21 dicembre 2009 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
- Modalità e termini di effettuazione della compensazione del credito relativo all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102


Circolare n. 57 del 23 dicembre 2009
- Primi chiarimenti in merito alle disposizioni stabilite dall'articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009. Visto di conformita' per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro. Check-list.


Circolare n. 1 del 15 gennaio 2010
- Controllo preventivo delle compensazioni dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto - art. 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.


Comunicato Stampa del 09/03/2010 - Agenzia delle Entrate - Ufficio Stampa
- Compensazioni Iva, le Entrate incontrano Ordini e Associazioni. Nuove regole al countdown, il 16 primo appello per le "over 10mila"


Circolare n. 12 del 12 marzo 2010
- Profili interpretativi emersi nel corso degli incontri con la stampa specializzata
- Punto 1 APPLICAZIONI VISTO DI CONFORMITA'
- punto 2 (sino al 2.9) APPLICAZIONE DISPOSIZIONI COMPENSAZIONI


Circolare n. 29 del 03 giugno 2010
- Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva e ad altri quesiti sulla compilazione del modello F24
- Quesito 1.1 Limiti di compensabilità Compensazioni escluse


Guida - Videoconferenza - del 14 aprile 2011
- Controllo preventivo delle compensazioni IVA
Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni


Circolare n. 18 del 10 maggio 2011
Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni


Decreto Legge n. 16 del 02 marzo 2012, Art. 8 comma 18 e 19
- Misure di contrasto all'evasione
.... le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui».


Provvedimento n. 40186 del 16 marzo 2012
- Modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 18 e 19, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16

Iscritto al n. 697 sezione A dell'Albo Professionale Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina.
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Studio di Consulenza Amministrativa Fiscale e Tributaria - Maurizio Ricci - Ragioniere Commercialista

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